Il confronto tra Ossezia del Sud e Kosovo rappresenta uno dei punti più rivelatori delle ambiguità strutturali del principio di autodeterminazione dei popoli nel sistema internazionale contemporaneo. Entrambi i casi affondano le loro radici nella dissoluzione dell’ordine jugoslavo e sovietico, entrambi emergono da conflitti etnico-politici precedenti al collasso degli Stati centrali di riferimento, ed entrambi sono stati segnati da violenze intercomunitarie, interventi esterni e lunghi periodi di amministrazione o protezione internazionale. Tuttavia, l’esito politico e giuridico dei due percorsi è stato profondamente divergente, non per differenze sostanziali nei presupposti storici o nelle dinamiche del conflitto, ma per la diversa collocazione geopolitica degli attori coinvolti.
Nel caso dell’Ossezia del Sud, il conflitto con lo Stato georgiano si manifesta già alla fine degli anni Ottanta, quando la dissoluzione dell’Unione Sovietica trasforma confini amministrativi interni in linee di frattura statuale. La popolazione sud-osseta, distinta per lingua e identità storica, contesta l’inclusione forzata nello Stato georgiano e rivendica prima un’autonomia rafforzata, poi l’indipendenza o la riunificazione con l’Ossezia del Nord. I conflitti armati dei primi anni Novanta e la guerra del 2008 consolidano una separazione di fatto, sostenuta militarmente e politicamente dalla Federazione Russa. Nonostante referendum locali e una continuità territoriale e identitaria con l’Ossezia del Nord, l’Ossezia del Sud resta esclusa da ogni riconoscimento internazionale significativo, in nome del principio di integrità territoriale della Georgia.
Il Kosovo segue una traiettoria storica diversa ma non meno problematica. Anch’esso teatro di tensioni etniche di lunga durata, culminate nel conflitto del 1998-1999, viene sottratto al controllo serbo attraverso un intervento militare NATO privo di mandato esplicito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo un periodo di amministrazione internazionale, il Kosovo dichiara unilateralmente l’indipendenza nel 2008. Questa dichiarazione viene riconosciuta da una parte rilevante della comunità internazionale, inclusi Stati Uniti e molti Stati europei, mentre altri la respingono. Il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 2010, che afferma la non violazione formale del diritto internazionale da parte della dichiarazione in sé, contribuisce a legittimare il processo senza però chiarire l’esistenza di un diritto generale alla secessione.
Il punto centrale non risiede tanto nella legittimità intrinseca di uno dei due casi, quanto nel fatto che principi analoghi siano stati applicati in modo radicalmente diverso. In Kosovo, l’autodeterminazione è stata interpretata come soluzione eccezionale a una crisi umanitaria e politica; in Ossezia del Sud, la stessa rivendicazione è stata considerata una violazione dell’ordine internazionale. La distinzione non nasce da una gerarchia giuridica chiaramente codificata, ma da valutazioni politiche legate agli equilibri regionali e alle sfere di influenza.
Il conflitto del Donbass si colloca in una posizione intermedia e per molti aspetti ancora più complessa. A differenza dell’Ossezia del Sud, il Donbass non presenta una separazione etnica netta, ma una frattura politico-culturale e linguistica che emerge con forza dopo il 2014. Le richieste iniziali di autonomia e federalizzazione vengono rapidamente travolte dalla militarizzazione del conflitto, dall’intervento russo diretto e dalla risposta armata ucraina. I referendum locali, contestati sul piano procedurale e svolti in contesto di guerra, non ricevono alcun riconoscimento internazionale. Anche in questo caso, l’autodeterminazione viene negata in nome dell’integrità territoriale dello Stato, mentre l’intervento esterno viene interpretato come causa primaria del conflitto, più che come fattore che si innesta su una frattura preesistente.
Ossezia del Sud, Kosovo e Donbass mostrano che l’autodeterminazione non opera come principio giuridico generale, ma come strumento politico condizionato. Il manifesta cos’ enormi lacune nel fornire criteri operativi chiari. Riconosce formalmente il diritto dei popoli all’autodeterminazione ma non si sa come applicarlo in contesti di secessione, lasciando spazio a interpretazioni selettive. L’integrità territoriale degli Stati resta il principio dominante, ma viene reinterpretata in funzione degli equilibri di potere con i quali va via via confrontandosi.
Le politiche recenti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea portano ancora di più in evidenza l’anomalia che emerge in questo quadro. L’amministrazione statunitense ha mostrato negli ultimi anni una crescente disinvoltura nel trattare il diritto internazionale come strumento flessibile, sia nelle relazioni con il Venezuela, attraverso pressioni politiche e riconoscimenti selettivi della legittimità governativa, sia nelle dichiarazioni e iniziative riguardanti la Groenlandia, territorio autonomo formalmente appartenente a uno Stato sovrano alleato. In entrambi i casi sono le considerazioni strategiche che subordinano i principi di sovranità e autodeterminazione.
L’Europa si trova in una posizione di evidente difficoltà che definirei, in alcuni momenti, imbarazzo. Formalmente custode di un ordine internazionale basato sulle regole, l’Unione Europea è attraversata da profonde divisioni interne. Questo è drammaticamente evidente nell’assenza di una posizione comune sul riconoscimento del Kosovo e nella dipendenza strutturale dalle garanzie di sicurezza fornite dagli Stati Uniti. I principi giuridici non confluiscono in una politica estera coerente e la frammentarietà delle capacità militari e decisionali porta ad un’inefficienza sistemica incapace sostenere un’autonomia strategica reale.
In questo contesto emerge la perdita di funzione normativa del diritto internazionale, assumendo un carattere prevalentemente retorico. Ne fa le spese l’’autodeterminazione dei popoli che, priva di criteri condivisi e applicata in modo selettivo, smette di essere un diritto e diventa una variabile geopolitica. Questa ambiguità contribuisce a congelare o a riattivare ciclicamente i conflitti, trasformando le fratture irrisolte in elementi strutturali dell’instabilità globale. La funzione di prevenzione, per la quale nascono gli accordi internazionali e il diritto che dovrebbe garantirli, perde completamente di senso.
Qui non parliamo di gerarchia di legittimità. L’analisi comparata di Ossezia del Sud, Kosovo e Donbass mette in luce una crisi più profonda dell’ordine internazionale stesso. L’evidente l’incapacità di conciliare il principio di autodeterminazione con quello di integrità territoriale senza ricorrere al potere come arbitro ultimo, genera una tensione che resterà irrisolta ancora a lungo. Il diritto internazionale continuerà così a oscillare tra norma proclamata e strumento selettivo, e l’autodeterminazione resterà un principio invocato solo quando non disturba i blocchi di potere esistenti, funzionale solo ad interessi che non coinvolgono, forse solo in minima parte, i popoli che la reclamano.
